(Pubblicato nel Supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della 
       Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 24 febbraio 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente  della  Giunta
provinciale emana, con  proprio  decreto,  i  regolamenti  deliberati
dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  2,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle  materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Visto l'art. 28, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3,  recante  «Norme  in  materia  di  governo  dell'autonomia  del
Trentino», secondo  il  quale  l'organizzazione  della  Provincia  e'
costituita dalla segreteria generale della  Provincia,  dipartimenti,
avvocatura della Provincia e agenzie; 
    Visto l'art. 29, commi 3, 4  e  7,  della  legge  provinciale  16
giugno 2006, n. 3, che individua i  dipartimenti  della  Provincia  e
dispone che le attribuzioni degli stessi e della segreteria  generale
della Provincia sono disciplinate  con  regolamento,  che  stabilisce
anche il numero massimo dei servizi e degli uffici; 
    Visto l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3, che dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture  di  secondo
livello della Provincia, sono individuati  dal  regolamento,  che  ne
definisce  la  denominazione  e  le  competenze   nell'ambito   delle
attribuzioni  della  segreteria  generale  della  Provincia   e   dei
dipartimenti presso cui sono incardinati; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 26
gennaio 2009, con la quale e' stato approvato il regolamento  recante
«Attribuzioni della segreteria generale della Provincia, attribuzioni
e   denominazione   dei   dipartimenti,    nonche'    individuazione,
denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art.  30,
comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
       Attribuzioni della segreteria generale della Provincia 
           e attribuzioni e denominazione dei dipartimenti 
 
    1. Le attribuzioni della segreteria generale della Provincia e le
attribuzioni  e  la  denominazione  dei  dipartimenti  sono  definite
nell'allegato A ) al presente regolamento.